Art. 401
Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative
Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante:
- a)specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
- b)introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non piu' funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 403;
- c)lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell'((articolo 143 del codice degli appalti)), nonche' delle procedure di cui all'((153 del medesimo codice)) e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell'articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'((articolo 143 del codice degli appalti)), comma 8, del codice degli appalti;
- d)appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non piu' utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva