Art. 309 c.o.m.
Destinazione al piano casa di immobili demaniali non piu' utilizzati a fini militari
Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva