Art. 327 c.o.m.
Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo
L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva