Art. 343 c.o.m.
Ordini di demolizione
E' sempre in facolta' dell'autorita' militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitu' di accesso. La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai proprietari e' determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva