Art. 36 c.o.m.
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale ((militare e civile)) assegnato dal Ministero della difesa ((nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri)). I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva