Art. 362 c.o.m. — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
[1]Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) puo' chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva