Art. 371 c.o.m.Categorie generali dei beni requisibili

Sono requisibili:

  • a)le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
  • b)le invenzioni;
  • c)i servizi individuali e collettivi. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art371 · fonte su Normattiva