Art. 371 c.o.m. — Categorie generali dei beni requisibili
Sono requisibili:
- a)le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
- b)le invenzioni;
- c)i servizi individuali e collettivi. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
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