Art. 387 c.o.m.
Cose mobili requisibili
Sono requisibili:
- a)le materie prime;
- b)i materiali di qualsiasi natura;
- c)le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
- d)le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
- e)l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva