Art. 382 c.o.m.
Impianti elettrici
La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva