Art. 39 c.o.m. — Personale
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Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808)). Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. Al personale di cui ai commi 1 ((, primo e secondo periodo,)) e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di assenza per infermita', l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
- b)in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a). Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
- b)in caso di astensione facoltativa, l'indennita' personale e' sospesa. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche' quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 1 su Normattiva