Art. 396 c.o.m. — Cose deteriorabili
Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne da' avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non e' ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva