Art. 685 c.p.c.
Vendita delle cose deteriorabili
[1]In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
[2]Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva