Art. 404 c.o.m.
Collaborazione con altri organi
Ogni autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva