Art. 41 c.o.m.
Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti
Il ((Direttore nazionale degli armamenti)):
- a)predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- b)e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale ((, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma));
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75));
- d)puo' delegare competenze ((...)) nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del ((Direttore nazionale degli armamenti)) medesimo. Le ulteriori specifiche attribuzioni del ((Direttore nazionale degli armamenti)) in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Testo vigente dal 23 giugno 2023, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva