Art. 410 c.o.m. — Trasporto delle cose requisite
Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione e' fatto a cura e spese dell'autorita' procedente, la quale puo' anche requisire i mezzi a cio' necessari.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva