Art. 484 c.o.m.
Riconsegna dell'unita' requisita
La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva