Art. 414 c.o.m.Commissioni di requisizione

Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonche' per la determinazione delle relative indennita' conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art414 · fonte su Normattiva