Art. 419 c.o.m. — Commissioni di controllo
Presso i Comandi di grande unita' e' costituita una commissione di controllo per le requisizioni. Essa provvede:
- a)a confermare o a rivedere le indennita' stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
- b)a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
- c)ad accertare le eventuali responsabilita' di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarita' da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva