Art. 42 c.o.m. — Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti
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[1]Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
- a)ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero;
- b)si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall'articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali;
- c)dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 giugno 2023 · versione 0 su Normattiva