Art. 442 c.o.m.
Omessa custodia di cose requisite
Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva