Art. 444 c.o.m.Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art444 · fonte su Normattiva