Art. 445 c.o.m. — Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva