Art. 519 c.o.m. — Alterazione di nave o galleggiante requisiti
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva