Art. 45 c.o.m.
Stabilimenti e arsenali militari
Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
- a)produzione di mezzi e materiali;
- b)riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
- c)conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo;
- d)studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
- e)analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
- f)formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. (( Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate. )) Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
- a)tipo, finalita', compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
- b)l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva