Art. 454 c.o.m.
Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva