Art. 455 c.o.m.
Ambito e oggetto - Disciplina applicabile
Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprieta' o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:
- a)i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;
- b)i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonche' i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
- c)le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
- d)i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura. Sotto la denominazione di <<capi>> si intendono designate indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1. Ogni capo puo' essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed e' idoneo al servizio militare. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennita' e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva