Art. 46 c.o.m.Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari

Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico e' conferito con decreto ministeriale. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' servizi. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art46 · fonte su Normattiva