Art. 474 c.o.m.
Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
- a)ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;
- b)ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita';
- c)a stranieri che, in virtu' di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva