Art. 482 c.o.m. — Determinazione e corresponsione delle indennita'
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione. Nel caso di requisizione in uso, l'indennita' e' dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante e' consegnato, fino al momento della riconsegna. La liquidazione dell'indennita' di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva