Art. 504 c.o.m. — Lavori e forniture urgenti
In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unita' requisita.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva