Art. 504 c.o.m.Lavori e forniture urgenti

In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unita' requisita.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art504 · fonte su Normattiva