Art. 506 c.o.m. — Salvataggi e rimorchi
Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva