Art. 516 c.o.m.Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione

Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:

  • a)in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4;
  • b)in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art516 · fonte su Normattiva