Art. 51 c.o.m.
Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale
Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
- a)di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente;
- b)di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva