Art. 515 c.o.m. — Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione
L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione puo' disporre affinche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva