Art. 935 c.nav.
Obbligo dell'assicurazione
[1]L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.
[2]L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
[3]Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva