Art. 517 c.o.m.
Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza
Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e 5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva