Art. 52 c.o.m.
Magistrati militari
I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. Le funzioni giudicanti sono:
- a)di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
- b)di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
- c)semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
- d)semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
- e)direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
- f)direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
- g)direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). Le funzioni requirenti sono:
- a)di primo grado (sostituto procuratore militare);
- b)di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- c)di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
- d)semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
- e)direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
- f)direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
- g)direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
Testo vigente dal 31 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 101 su Normattiva