Art. 522 c.o.m.
Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano
E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
- a)non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
- b)nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
- c)non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
- d)non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva