Art. 541 c.o.m. — Termini dei pagamenti e piani di consegna
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Termini dei pagamenti ((e piani di consegna)) I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, e i contratti relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90 per cento dell'importo contrattuale. I termini entro i quali sono effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili. (( Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013 · versione 9 su Normattiva