Art. 544 c.o.m. — Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali
Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva