Art. 550 c.o.m. — Somministrazione dei fondi
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A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:
- a)per il pagamento degli emolumenti al personale;
- b)per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. Le aperture di credito devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva