Art. 553 c.o.m. — Spese di natura riservata
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Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata e agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva