Art. 560 c.o.m. — Ordinamento giudiziario militare
Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva