Art. 568 c.o.m. — Manutenzione degli alloggi di servizio, modalita' di riscossione del canone e sua destinazione
Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del proprio stato di previsione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al libro II, titolo II, capo VII, sezione I, alla gestione degli edifici e al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 549.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva