Art. 565 c.o.m.
Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva