Art. 580 c.o.m.
Oneri per le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' attivato un programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro il limite di spesa di euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17 milioni per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nel limite di spesa di euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale ai sensi dell'articolo 800. Per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva