Art. 587 c.o.m.
Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale
L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva