Art. 589-bis c.o.m.Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art589bis · fonte su Normattiva