Art. 589-bis c.o.m. — Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva