Art. 16
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 ((, commi da 1 a 5-bis,)) e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
- a)quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b)quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c)quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro ((annui a decorrere dall'anno)) 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2023;
- 2)l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
- 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2022;
- 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 ((per l'anno 2022));
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva