Art. 592 c.o.m. — Trattamento economico di missione e di trasferimento
La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista per tale finalita' nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva